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Riforma Moratti
Il testo integrale della proposta di legge
Il progetto Moratti approvato dal Consiglio dei Ministri (1 febbraio 2002)
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il
Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di
interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche;
d) della valorizzazione professionale del personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A.);
h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla
civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno
12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema
di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera m)
della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, ed assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E'
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono
iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione
di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata
di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni.
Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base,
e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si
articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il
fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla
lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola
secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata
alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale, organizza ed accresce le conoscenze e le
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea, è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalità dell'allievo, cura la dimensione sistematica delle discipline,
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle proprie attitudini e vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio di una seconda
lingua dell'Unione Europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato,
dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la
successiva scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione
e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità
di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle
tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema
dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato,
il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione
e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale
rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle
qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui
all'articolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche costituiscono
condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i
titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale
consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e
ferma restando la possibilità di sostenere l'esame di Stato anche senza tale
frequenza come privatista;
i) è aperta e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del
sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere,
anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi
tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o
all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e
prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo;
b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione
e di formazione, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di
Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono
rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base
degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata,
attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con
le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con
apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le
modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni
comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di
valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
Art, 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si
svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.
264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente
disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.
509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti
di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti
è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per
ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
Atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla
lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a),
ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi
di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di
ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per
la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni,
anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
scolastiche e formative.
Art. 6
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 sesto
comma della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988
n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281 e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per
la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle
discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio,
agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle
discipline,
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei
percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di
formazione professionale.
3. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003.
Analogamente possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e
le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le
ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui
all'articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall'applicazione della
presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e
dal comma 3 del presente articolo, valutati in 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 66.198 migliaia di
euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.
6. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con
i finanziamenti disposti a norma del comma 5.
7. Con periodicità annuale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica
degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione
della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo
stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni.
9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.